1. Ambito di applicazione1.1 Tutti i contratti stipulati con i nostri fornitori sono soggetti alle seguenti condizioni. Essi vengono riconosciuti dal fornitore con l’accettazione del nostro ordine, al più tardi però con la prima consegna a noi, e valgono per tutte le attività commerciali future con il fornitore.
1.2 Le condizioni di consegna divergenti del fornitore, le modifiche, le integrazioni e gli accordi accessori verbali sono validi solo se espressamente accettati da noi.
1.3 Le nostre condizioni di acquisto si applicano a persone fisiche, persone giuridiche o società di persone con capacità giuridica che agiscono nell’esercizio di un’attività commerciale o autonoma (imprenditori), così come a persone giuridiche di diritto pubblico e fondi speciali di diritto pubblico.
2. Stipula del contratto
2.1 Solo gli ordini scritti sono vincolanti. Gli ordini o gli accordi verbali, telefonici o telegrafici diventano vincolanti solo dopo la nostra conferma scritta.
2.2 I nostri ordini devono essere confermati immediatamente dal fornitore mediante la restituzione di una copia dell’ordine firmata e giuridicamente vincolante.
2.3 Se esiste un rapporto commerciale continuativo e il fornitore intende rifiutare l’ordine, è tenuto a comunicarlo entro due (2) settimane dalla lettera d’ordine, altrimenti l’ordine si considera accettato. In ogni caso, ci riserviamo il diritto di ritirare gli ordini entro due (2) settimane dalla lettera d’ordine, qualora non siano stati confermati per iscritto entro tale termine. Una conferma d’ordine che differisce dal contenuto dell’ordine o un’accettazione tardiva dell’ordine costituiscono una nuova offerta e devono essere accettate da noi per iscritto. In nessun caso il nostro silenzio può essere interpretato come accettazione di una conferma d’ordine con contenuti differenti.
3. Ambito di servizi, prezzi, condizioni di pagamento, cessione
3.1 I prezzi concordati sono prezzi fissi, che comprendono le spese di trasporto, imballaggio ed eventuali costi assicurativi, dazi doganali e tasse, oltre a altre spese, salvo diversamente concordato per iscritto. Tutti i costi che non rappresentano il valore effettivo della merce devono essere indicati separatamente.
3.2 Le istruzioni relative all’utilizzo, al funzionamento, all’impiego e alla manutenzione o altri documenti devono essere forniti in lingua tedesca o in un’altra lingua espressamente concordata e sono compresi nel prezzo. 3.3 Se il prezzo non è ancora stato determinato al momento dell’assegnazione dell’incarico o se non ci è noto, abbiamo il diritto di revocare l’incarico entro due (2) settimane dalla comunicazione del prezzo e di recedere dal contratto.
3.4 Qualora gli accordi contrattuali consentano eccezionalmente aumenti di prezzo, questi avranno efficacia solo dopo la nostra approvazione scritta.
3.5 Salvo diversamente concordato per iscritto, effettuiamo il pagamento entro quattordici (14) giorni con uno sconto del tre percento (3%) oppure entro sessanta (60) giorni. I termini decorrono dal ricevimento della fattura verificabile, ma non prima del giorno in cui ci è stata consegnata la merce. Ai fini del rispetto del termine di pagamento è determinante la data in cui emettiamo l’ordine di bonifico.
3.6 Sia in caso di difetti giustificati che di forza maggiore, in particolare scioperi, serrate, guerre, carenza di materie prime ed energia, interruzioni dell’attività e dei trasporti non imputabili a noi, così come disposizioni restrittive da parte delle autorità, il termine di cui al punto 3.5 è sospeso fino alla rimozione dell’impedimento previsto.
3.7 Il metodo di pagamento è a nostra discrezione. In particolare, nel caso di scambi commerciali con l’estero, siamo autorizzati a scegliere il mezzo di pagamento.
3.8 Il pagamento incondizionato dell'importo della fattura da parte nostra non implica il riconoscimento della prestazione del fornitore in conformità al contratto.
3.9 I crediti del fornitore nei nostri confronti possono essere ceduti solo con il nostro esplicito consenso scritto. Se si tratta di un'operazione commerciale per entrambe le parti, si applica l’art. 354 del Codice commerciale tedesco (HGB).
4. Consegna, ritardo nella consegna, trasferimento del rischio4.1 Le date di consegna concordate devono essere rispettate obbligatoriamente. Le consegne anticipate possono essere rispedite al mittente in caso di necessità.
4.2 Il termine di consegna si considera rispettato se la merce è a nostra disposizione nel luogo di consegna alla data concordata. Se la consegna non avviene alla data concordata o avviene solo parzialmente, possiamo richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo, sempre che sussistano i presupposti di legge. Dopo aver fissato un termine adeguato, abbiamo anche il diritto di recedere dal contratto e/o di richiedere un risarcimento danni in sostituzione del servizio, a nostra discrezione. Lo stesso vale per le consegne parziali concordate, per quanto riguarda le parti ancora in sospeso, se il fornitore non effettua anche una sola consegna parziale entro la data concordata. Il diritto di recesso sopra citato si applica a prescindere dal fatto che il venditore sia responsabile del mancato rispetto del termine di consegna. L’accettazione da parte nostra di una consegna in ritardo non costituisce una rinuncia al diritto di rivendicare il risarcimento dei danni causati dal ritardo.
4.3 Il fornitore è tenuto a comunicarci immediatamente eventuali ritardi evidenti nella consegna. Nel caso in cui accettiamo una nuova data di consegna, che deve essere comunicata per iscritto, rimane invariato il nostro diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo nella consegna.
4.4 Ogni consegna deve essere accompagnata da una bolla di consegna. Le bolle di consegna devono contenere:
- numero d’ordine, numero di riferimento e data dell’ordine,
- Codice articolo,
- Numero di eventuali consegne parziali,
- Altre indicazioni richieste nell’ordine,
- Numero e data di emissione della bolla di consegna,
- Numero di articoli consegnati.
4.5 Le consegne parziali sono consentite solo con la nostra espressa autorizzazione.
4.6 Il rischio di perdita accidentale o deterioramento della merce è sempre a carico del fornitore fino alla consegna nel luogo concordato.
4.7 Noi rifiutiamo la polizza assicurativa per le spedizioni e i trasporti su strada Non saranno quindi riconosciuti costi di trasporto aggiuntivi.
5. Gestione della qualità, tutela dell’ambiente5.1 Il fornitore è tenuto a rispettare i nostri requisiti in materia di gestione della qualità e tutela dell'ambiente.
5.2 Il fornitore è tenuto a ritirare gratuitamente, a prelevare e smaltire in modo adeguato il materiale di imballaggio e i rifiuti elettronici. Su richiesta, è necessario fornire una prova adeguata dello smaltimento conforme alla legge.
5.3 Se il fornitore non adempie a tale obbligo, siamo autorizzati a provvedere al ritiro e allo smaltimento a spese del fornitore.
6. Conformità REACH e obblighi di informazione/Direttiva RoHS UE 2011/65/EC6.1 Il fornitore si impegna a rispettare il Regolamento REACH (regolamento CE n. 1907/2006) per quanto riguarda le merci fornite a MEYRA, compresi gli imballaggi. Il fornitore garantisce che le merci/i prodotti consegnati e i relativi imballaggi non contengono sostanze presenti nell’attuale elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi dell’art. 53, par. 1 del Regolamento REACH in quantità superiori allo 0,1% in peso. Il fornitore è tenuto a registrare o a far registrare tutti i materiali che consegna a MEYRA, sia direttamente che tramite i propri fornitori, qualora sia soggetto agli obblighi di registrazione previsti dal Regolamento REACH. Se il fornitore non è soggetto all’obbligo di registrazione ai sensi del regolamento REACH, è tenuto a garantire che i propri fornitori a monte adempiano agli obblighi previsti dal regolamento REACH. La registrazione effettuata dal fornitore o dai suoi fornitori a monte in merito alle merci consegnate deve essere fornita a MEYRA su richiesta.
6.2 Il fornitore garantisce che, qualora le merci/i prodotti da lui forniti o i relativi imballaggi contengano delle sostanze disciplinate dal Regolamento REACH, queste siano registrate in conformità al medesimo regolamento. Il fornitore si impegna a trasmettere a MEYRA tutte le informazioni e la documentazione previste dal Regolamento REACH (in particolare ai sensi dell’art. 31 e seguenti del medesimo regolamento) entro i termini previsti o a inoltrare immediatamente a MEYRA le informazioni del suo fornitore a monte.
6.3 Qualora MEYRA fosse chiamata in causa da clienti, concorrenti o autorità per violazione delle disposizioni REACH riconducibile alla merce del fornitore, MEYRA avrà il diritto di richiedere al fornitore l’esonero da tali rivendicazioni o il risarcimento dei danni causati dalla mancata conformità al Regolamento REACH.
6.4 Gli obblighi sopra indicati si applicano anche se il fornitore ha sede in un paese extra-UE (ad eccezione degli obblighi di registrazione). Il fornitore è tenuto a comunicare se la merce contiene una sostanza estremamente preoccupante SVHC in quantità superiore allo 0,1% o se nel corso del normale e prevedibile utilizzo possono essere rilasciate sostanze disciplinate dal regolamento REACH.
1. Il fornitore è tenuto a rispettare pienamente i requisiti ambientali previsti dalla legislazione tedesca ed europea, compresa la direttiva UE 2011/65/CE “Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche” e la Legge tedesca Elektro G.
2. Gli apparecchi elettrici ed elettronici di ogni categoria, così come i loro componenti, devono rispettare i divieti previsti dalla direttiva UE 2011/65/CE e dalle leggi, dai regolamenti, dalle decisioni e dalle altre disposizioni emanate per la sua attuazione. Il fornitore deve presentare una dichiarazione di conformità scritta. Questi apparecchi devono recare il marchio CE e il simbolo ai sensi dell’allegato IV della Direttiva UE 2002/96/CE (RAEE).
3. Il fornitore garantisce che tutti i prodotti sono conformi ai requisiti della Direttiva RoHS in conformità ai punti 1 e 2 sopra citati. Il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni e le spese (comprese le spese legali) e tutte le richieste di risarcimento di terzi dovute a una violazione della direttiva RoHS o di altre normative ambientali applicabili per le quali il fornitore è responsabile.
7. Riserva di proprietà, diritti di ritenzione, compensazione7.1 Riconosciamo un’eventuale riserva di proprietà del fornitore sulla merce non lavorata da noi immagazzinata. Non viene invece riconosciuta la riserva di proprietà del fornitore dopo la lavorazione o dopo una combinazione o miscelazione con altre merci. È esclusa anche la cessione dei nostri crediti derivanti dalla rivendita della merce consegnata al fornitore.
7.2 Il fornitore non ha alcun diritto di ritenzione, qualora esso derivi da contropretese derivanti da altri negozi giuridici in essere.
7.3 Il fornitore può compensare solo i crediti non contestati o accertati con sentenza passata in giudicato.
8. Modelli, disegni tecnici, utensili8.1 Qualora vengano realizzati modelli, disegni tecnici e utensili per nostro conto, questi saranno di nostra proprietà.
8.2 Questi beni rimangono in prestito presso il fornitore per tutta la durata dell’ordine, devono essere mantenuti in condizioni di funzionamento dal fornitore a titolo gratuito e devono essere restituiti su richiesta in qualsiasi momento, al più tardi dopo l’adempimento del contratto, senza alcun costo. Il diritto di possesso e di utilizzo qui concordato decade automaticamente in caso di richiesta di liquidazione dei beni del fornitore.
8.3 I materiali forniti rimangono di nostra proprietà. La loro utilizzazione è consentita solo per i nostri ordini. In caso di deterioramento o perdita, il fornitore è tenuto in ogni caso al risarcimento. La lavorazione o la trasformazione del materiale viene eseguita sempre per nostro conto.
8.4 Ci riserviamo la proprietà degli utensili messi a disposizione del fornitore, il quale è tenuto a utilizzare gli utensili esclusivamente per la produzione della merce da noi ordinata. Il fornitore è tenuto ad assicurare a proprie spese gli utensili di nostra proprietà al loro valore originario contro i danni causati da incendio, acqua e furto. Il fornitore è tenuto a eseguire tempestivamente e a proprie spese gli interventi di manutenzione e ispezione necessari. Il fornitore è tenuto a segnalarci immediatamente eventuali guasti; in caso di mancata segnalazione, rimangono validi i diritti al risarcimento dei danni.
9. Protezione dei progetti9.1 Tutti i documenti di qualsiasi tipo, quali modelli, campioni, disegni tecnici, utensili ecc., messi a disposizione del fornitore da parte nostra devono essere trattati in modo confidenziale e rimangono di nostra proprietà. In particolare, essi non possono essere utilizzati per altri scopi, né riprodotti o resi accessibili a terzi. Il fornitore è responsabile della conservazione corretta e sicura di tali documenti. Su richiesta, devono essere immediatamente restituiti.
9.2 È vietata la consegna di prodotti a terzi sulla base di disegni tecnici, modelli o simili da noi forniti, indipendentemente dal fatto che la produzione avvenga con utensili realizzati da noi, per nostro conto o in altro modo.
10. Assicurazione legale, garanzia, responsabilità10.1 A partire dal trasferimento del rischio ed entro i termini previsti dalla legge, il fornitore garantisce che la merce consegnata non presenta difetti che ne compromettano il valore o l’idoneità, che ha le caratteristiche concordate o garantite, che è idonea all’uso previsto dal contratto e che è conforme alle regole tecniche generali e alle disposizioni di legge e amministrative applicabili alla sua distribuzione e al suo utilizzo.
10.2 Per le vendite all’estero, il fornitore garantisce che la stipula e l’esecuzione del contratto non violano disposizioni di legge, amministrative o di altro tipo e che vengono rispettate tutte le disposizioni in materia di esportazione, dogana, imposte e altri oneri dei paesi interessati.
10.3 Qualora la merce non soddisfi le condizioni concordate ai punti 10.1 e 10.2, sarà nostra facoltà richiedere al fornitore di riparare la merce o di fornirne una sostituzione gratuita priva di difetti. Se il fornitore non ottempera alla richiesta di riparazione/sostituzione entro un termine ragionevole a lui riservato, siamo autorizzati a provvedere noi stessi alla riparazione a spese del fornitore o a farla eseguire da terzi. Alla scadenza del termine senza esito, possiamo recedere dal contratto, ridurre il prezzo di acquisto e richiedere il risarcimento dei danni o il rimborso delle spese sostenute inutilmente. Se il fornitore ha assunto una garanzia per la qualità o per la durata della merce, possiamo anche far valere i diritti derivanti dalla garanzia. Tutti i diritti sopra citati non pregiudicano gli altri diritti legali a nostra disposizione.
10.4 In caso di danno imminente causato da un difetto, a prescindere dagli altri diritti legali a nostra disposizione, siamo autorizzati a provvedere direttamente o a far provvedere alla riparazione o alla sostituzione a spese del fornitore, dopo aver segnalato il difetto al fornitore stesso. In questo caso non è necessario fissare un termine per la riparazione.
10.5 Esamineremo immediatamente la merce ricevuta per verificare la presenza di eventuali difetti o difformità qualitative. I difetti evidenti e riconoscibili devono essere segnalati immediatamente, in genere entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento della fornitura, mentre i difetti nascosti devono essere segnalati immediatamente, al più tardi entro tre (3) giorni lavorativi dalla tua scoperta, ad eccezione dei casi in cui sia opportuno un termine più lungo.
10.6 Il fornitore è tenuto a rimborsarci i costi sostenuti a causa della fornitura difettosa (ad es. costi di controllo e di elaborazione), oltre ai costi per i resi giustificati, le forniture sostitutive e le riparazioni.
11. Diritti di proprietà industriale di terzi11.1 Il fornitore è responsabile che la consegna e l’utilizzo conforme al contratto della merce ordinata non violino brevetti, diritti di proprietà industriale o altri diritti di terzi. Questa responsabilità si estende anche alle parti che il fornitore ha acquistato da terzi e che non dipendono da una colpa del fornitore.
11.2 Qualora ci vengano mosse pretese da terzi per violazione di diritti di proprietà industriale, il fornitore è tenuto a liberarci da tali pretese alla prima richiesta scritta. L’obbligo di esonero comprende anche l’assunzione di tutte le spese da noi sostenute per le rivendicazioni di terzi. Alla prima richiesta, il fornitore ci esonera da qualsiasi rivendicazione di terzi per violazione di tali diritti.
11.3 I punti 11.1 e 11.2 non sono applicabili qualora il fornitore abbia prodotto la merce sulla base di campioni, disegni tecnici, modelli o altre descrizioni o indicazioni equivalenti che gli sono stati forniti da noi e non sia stato in grado di riconoscere che i prodotti da lui sviluppati violavano diritti di proprietà industriale.
11.4 Le parti contraenti si impegnano a informarsi reciprocamente senza ritardi non appena vengono a conoscenza di rischi di violazione e presunte violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, al fine di prevenire eventuali richieste di risarcimento.
12. Produzione della merce, audit12.1 Il fornitore si impegna a garantire che il processo di produzione della merce sia organizzato in modo tale da escludere, nell’ambito del proprio obbligo di diligenza, anche solo la possibilità di una deviazione involontaria delle caratteristiche effettive della merce rispetto a quelle previste, tra l’altro attraverso un’attenta selezione e supervisione del proprio personale.
12.2 Durante il normale orario di lavoro del venditore, siamo autorizzati a far eseguire dai nostri incaricati controlli presso gli stabilimenti di produzione delle merci a noi destinate, al fine di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali in materia di fabbricazione della merce. Sono escluse da tale disposizione le aree di produzione in cui vengono eseguiti i lavori o applicati processi produttivi soggetti a segreto professionale.
12.3 Il fornitore acconsente anche allo svolgimento periodico di audit da parte di esperti da noi incaricati. L’oggetto degli audit si estende a tutte le circostanze che riguardano il rapporto di fornitura. I costi degli audit sono a carico del fornitore.
12.4 Qualora il fornitore riceva informazioni sulla merce, indipendentemente dal motivo, che facciano sorgere dubbi sulla sua commerciabilità, è tenuto a chiarire immediatamente la questione e a comunicarcelo senza riserve. Se il fornitore in questione non è anche il produttore, egli garantisce la trasmissione e il rispetto di tale obbligo ai suoi venditori a monte fino al produttore.
13. Responsabilità del prodotto, assicurazione di responsabilità civile13.1 Qualora il fornitore sia responsabile di un danno al prodotto la cui causa sia riconducibile alla sua sfera di controllo e organizzazione e per il quale egli stesso sia responsabile nei confronti di terzi, egli ci esonera dalle richieste di risarcimento danni avanzate da terzi alla prima richiesta.. Gli altri diritti legali a nostra disposizione rimangono invariati.
13.2 Alle medesime condizioni, il fornitore è responsabile anche delle spese da noi sostenute per misure preventive contro rivendicazioni di responsabilità del produttore (ad esempio azioni di ritiro). Per quanto possibile e ragionevole, informeremo il fornitore in merito al contenuto e alla portata delle misure di ritiro da attuare e gli daremo la possibilità di esprimere la propria opinione.
13.3 Il fornitore si impegna a stipulare un’assicurazione di importo adeguato contro i rischi connessi alla responsabilità del prodotto per le merci da lui fornite e a fornirci, su richiesta, una prova della copertura assicurativa in una versione adeguata. Qualsiasi limitazione della copertura assicurativa richiede il nostro consenso. Qualora ci spettino ulteriori diritti di risarcimento danni, questi rimangono invariati.
14. Regresso del fornitore14.1 Nel caso in cui, nell’ambito di una catena di fornitura al termine della quale si trova un consumatore, siamo tenuti a sostituire la merce al nostro cliente perché il consumatore ha restituito un prodotto di nuova fabbricazione del fornitore a causa di un suo difetto o ha ridotto il prezzo di acquisto, non è necessario fissare un termine per i diritti che ci spettano ai sensi del punto 10 delle presenti condizioni di acquisto.
14.2 Il punto 14.1 si applica anche ai beni per la cui produzione abbiamo utilizzato parti del fornitore, oltre che ai casi in cui effettuiamo la consegna direttamente a un consumatore.
14.3 Nei casi previsti dai punti 14.1 e 14.2, possiamo richiedere il rimborso delle spese che dobbiamo sostenere nei confronti del nostro cliente per l’adempimento posticipato (in particolare spese di trasporto, viaggio, manodopera e materiale), se il difetto era già presente prima del trasferimento del rischio a noi.
14.4 Il diritto al risarcimento previsto al punto 14.3 cade in prescrizione dopo due (2) anni dalla consegna della merce da parte del fornitore. La prescrizione dei diritti derivanti dai punti 10 e 14.3 decorre al più presto due (2) mesi dopo la data in cui abbiamo soddisfatto i diritti del nostro cliente, ma al più tardi cinque (5) anni dopo la consegna della merce da parte del fornitore.
15. Riservatezza15.1 Il fornitore è tenuto a mantenere il massimo riserbo su tutte le immagini, i disegni tecnici, i calcoli e gli altri documenti e informazioni ricevute che non siano di dominio pubblico e a non utilizzarli per scopi propri o di terzi.
15.2 Gli obblighi di riservatezza rimangono validi anche oltre la durata del contratto.
16. Disposizioni finali16.1 Per tutte le controversie legali derivanti dal rapporto contrattuale, il foro competente è quello della nostra sede legale a Kalletal-Kalldorf, se il fornitore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico. Abbiamo anche il diritto di citare in giudizio il cliente presso la sua sede legale.
16.2 Il luogo di adempimento è il luogo di consegna concordato, salvo diversa indicazione nell’ordine.
16.3 Si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca, con l’esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. Aggiunta del 31/10/2013Prescrizioni per l’imballaggio
